
«La geotermia è una fonte naturale pulita e rinnovabile – spiegano nel merito Simiani e Bonafè – Le zone interessate sono spesso aree marginali ed interne già penalizzate dal punto di vista sociale, economico ed occupazionale, ma garantiscono energia a vasti bacini di utenza contigui: è quindi giusto che i territori che ospitano tale risorsa possano usufruire, oltre alle attuali royalty previste dalla legge ed in questa fase di crisi energetica, di ulteriori ricadute tangibili. Ci auguriamo che il Governo e la maggioranza, anche in relazione alle promesse fatte sia in campagna elettorale sia in fase di insediamento del nuovo esecutivo, possano sostenere concretamente questa iniziativa».
Ma come si articola concretamente questa iniziativa? Più nel dettaglio, la proposta emendativa riguarda l’art. 3 del dl 144/2022, cui propone di aggiungere i seguenti commi, che riportiamo di seguito integralmente:
8-bis. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA).
8-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 8-bis, al fine di promuovere lo sviluppo d’impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni e immobili siti nei territori comunali di cui al comma 8-bis, è istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico per l’erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 8-bis. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 dicembre 2022.
8-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 8-bis ed 8-ter, determinati nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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